pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997 - Supplemento Ordinario n. 3
Art.
1.
(Finalità e definizioni).
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità' personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a)
per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o
più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di
criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento",
qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati
o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per
"titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione
e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in
ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi
compreso il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona
fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati
personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per
"comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante 1a loro
messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza
dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato
che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione
di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'articolo
30.
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non e' soggetto all'applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
1. La presente legge non si applica al trattamento
di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui
all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo
43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in
base alla legge, nonché in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre
1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del
casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di
procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive
modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi
pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma
3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di
uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di
grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in
base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e' soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero e' soggetto alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.
Art.
7.
(Notificazione).
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge e' tenuto a darne notificazione al Garante.
2. La notificazione e' effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione e' richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione e' sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la
denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del
titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei
dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si
riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i
trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea
o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del
territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare
l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza
dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si
riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o
banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la
denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del
responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il
notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
Sezione I
Raccolta e requisiti dei
dati
1. I dati personali oggetto di trattamento devono
essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e
registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
c)
esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti
rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
1. L'interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati personali devono essere previamente informati per iscritto
circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i
dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i
soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e
l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo
13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Art.
11.
(Consenso).
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici e' ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente e in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.
1. Il consenso non e' richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) e'
necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e'
parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate
su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo
legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque;
d) e' finalizzato unicamente a scopi di
ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;
e) e'
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, nel rispetto del codice di deontologia di
cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera
e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
g) e' necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
h) e'
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
1. In relazione al trattamento di dati personali
l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al
registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti
di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato
all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del
titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine,
nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta
può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo
non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei
dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato:
d) di opporsi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in
tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a
fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non
oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di
esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.